Green Pass

Introduzione dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro

Il 21 Settembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L.127/2021 per l‘introduzione dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in ambito lavorativo. Quest’obbligo è vigente per l’ambito lavorativo pubblico (art.1), per i magistrati negli uffici giudiziari (art.2) e in ambito lavorativo privato (art.3). Quindi nella maggiorparte dei luoghi di lavoro. In ciascuno dei primi tre articoli si prevede quest’obbligo dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 data in cui dovrebbe cessare “lo stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2“.

Chi è interessato all’obbligo?

Il decreto obbliga i lavoratori, ma anche chi svolge, a qualsiasi titolo, una attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche se questa attività viene svolta sulla base di contratti esterni. Ovviamente non deve sottostare all’obbligo chi è esente dalla campagna vaccinale. Ma tale esenzione deve essere comprovata da https://innov2e.it/wp-content/uploads/2022/03/115-business-consulting-agency_blog_8-1.jpgea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

In cosa consiste quest’obbligo?

L’obbligo per i lavoratori consiste nel possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (D.L. 52/2021). Per i datori di lavoro si concretizza con il mettere in atto delle misure per “verificare il rispetto delle prescrizioni” del decreto. Inoltre devono, entro il 15 ottobre 2021, definire le modalità operative per le verifiche. Se ad esempio un lavoratore di una azienda informatica segue un progetto presso un cliente dovrà avere ed esibire su richiesta il suo Green Pass sia al proprio datore di lavoro se si reca presso il proprio ufficio, sia al cliente quando va a lavorare presso di lui.

Cosa accade se non si ha il Green Pass?

Se il lavoratore non esibice, su richiesta, il Green Pass viene considerato assente ingiustificate fino alla presentazione della certificazione e non può accedere al luogo di lavoro. Questo senza che ci siano conseguenze disciplinari e conservando il posto di lavoro. Però per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“. Inoltre, in caso di controlli, ci possono essere delle sanzioni economiche sia per il lavoratore (da 600 a 1.500 euro), se accede al posto di lavoro non essendo in possesso del Green Pass, che per il datore di lavoro (da 400 a 1.000 euro, il doppio in caso di reiterazione) se non definisce e mette in atto le verifiche.

Come ci si comporta in funzione del GDPR?

Prima di tutto si devono esaminare le modalità di verifica che si utilizzano. Se una azienda si organizza in modo che alla reception tutti i lavoratori vengono controllati con l’applicazione VerificaC19 e fatti passare o meno in funzione dell’esito, non c’è raccolta dati personali quindi non si deve fare nulla. Si  è vero che l’applicazione mostra Nome, Cognome e data di nascita della persona e fornisce informazioni sul suo stato di salute. Ma l’applicazione, per come è fatta, non mantiene tali dati e non li trasmette ad alcuno. Quindi se questi dati non vengono registrati in alcun modo dal datore di lavoro o dal suo delegato, a meno di nuovo pareri del Garante della Privacy, tutto resta come prima. Ma se per motivi organizzativi si raccolgono i dati allora si deve valutare attentamente cosa è opportuno fare. Visto che questi dati possono essere considerati dati particolari, le domanda a cui si deve dare risposta sono:

  • Il Registro delle attività di Trattamento dei dati personali contiene un trattamento per le categorie di interessati dipendenti e collaboratori esterni relativo a tale verifica o deve essere integrato? Ricordiamoci di evidenziare per quanto tempo verranno mantenuti i dati.
  • Se deve essere integrato le informative fatte ai dipendenti sono adeguate o vanno integrate?
  • I dati sono raccolti su archivi cartacei od elettronici? In tutti i casi sarà bene prevedere delle misure di sicurezza specifiche per questo tipo di dato. Se vengono archiviati con modalità elettroniche, gli Amministratori di sistema sono già adeguati, informati, istruiti?

Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?

La verifica deve essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, agli spazi dell’azienda, da parte di altri lavoratori come collaboratori esterni di altre ditte, la verifica può essere fatta sia da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa del lavoratore esterno.

Se uso l’applicazione VerificaC19 e ho dei problemi, che posso fare?

Per prima cosa facciamo applichiamo i due metodi aurei dell’informatica:

  • Disinstallate l’applicazione dal cellulare, spegnetelo, riaccendetelo e installate nuovamente l’applicazione
  • Provate con un’altro cellulare

Se il problema nella scansione delle certificazioni verdi Covid-19 persiste, è possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91 che è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 20.

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